Riduzione TARI su zone in cui non si effettua la raccolta

Ecco alcuni dettagli in merito alla Riduzione della TARI applicata alle zone in cui non si effettua la raccolta: a fornire delucidazioni è la pronuncia della Cassazione n. 3355 del 3/2/2022.


Ricordiamo che al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell’anno solare precedente.

Un meccanismo che rientra appieno nel discorso della qualità di servizio della gestione dei rifiuti urbani, questione estremamente attuale. Questo meccanismo, inoltre, influisce positivamente anche in merito alla Trasparenza TARI, poiché un impiego maggiormente virtuoso della raccolta differenziata alimenta la chiara identificazione da parte degli utenti dei contenuti minimi informativi sulla qualità dei servizi erogati.

La tariffa può tuttavia essere ridotta anche in altri casi “meno virtuosi”.

La legge, nello specifico, prevede una serie di riduzione della TARI in alcuni casi:

  • riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento [art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013];
  • riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente [art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013];
  • riduzioni per le zone in cui non è effettuata la raccolta [art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013].

Riduzione TARI su zone in cui non si effettua la raccolta

Il comma 656 della Legge n. 147/2013 ha stabilito che la TARI è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio.

Stesso vale in caso di effettuazione di esso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio. Inoltre, il successivo comma 657, ha stabilito che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, c’è la riduzione. Cioè: la TARI è dovuta in misura non superiore al 40%.

Un principio su cui in passato si era già espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 19767/2020, che aveva legittimato il principio per cui se il Comune non effettua il servizio di raccolta dei rifiuti nell’area del contribuente questo ha diritto alla riduzione del 40%.

A rimarcare il punto, adesso, è una nuova Sentenza sempre dei giudici della Cassazione, la n. 3355 del 3/2/2022 sopra citata.

Nel caso specifico la Cassazione ha respinto il ricorso di un Comune. Nella controversia l’Ente riteneva non applicabile la riduzione nei confronti di un’attività economica situata in un’area commerciale di vaste dimensioni.

Spetta così la riduzione TARI al 40% per le utenze ubicate in zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti, a prescindere da una espressa previsione nel regolamento comunale.

La Cassazione ritiene che la stessa spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione. Deve quindi trattarsi di un’area di considerevole estensione che, in mancanza di espresse indicazioni del regolamento comunale, sarà compito del giudice di merito individuare.

In ogni caso sulla misura della riduzione incide anche la distanza tra il contribuente e il punto di raccolta più vicino.

Il testo completo della Sentenza

A questo link il testo completo della Sentenza.